domenica 9 marzo 2008

Caro Fausto, se non ora... quando?

di Gianni Marchetto – Presidente dell’Associazione Esperienza & Mappe Grezze

I sogni e le grandi opere

caro Fausto, tu hai avuto il merito di aver detto che in occasione delle passate elezioni americane un giornalista americano era del tutto stupito dalla dichiarazione di una donna nera, povera, americana che decideva di votare per Busch la quale, intervistata dal giornalista, così aveva risposto: “non ho niente, almeno lasciatemi sognare”.

Tu giustamente calchi la mano su un “diverso sviluppo economico, su una diversa società, su una diversa qualità di relazione tra le persone, eccetera”. Occorre però a mio modesto avviso “farle venire giù dal pero” queste proposizioni. Molto concrete e al tempo stesso che siano possibili di muovere le persone a ritrovarsi con le proprie speranze e i propri sogni. Per cui dal concreto occorre pensare a delle “grandi opere”. In gioventù io, te e milioni di altre persone pensavamo ad una grande opera: edificare il socialismo!

mercoledì 5 marzo 2008

Confindustria la smetta con i veti, il decreto va approvato immediatamente

Intervista al sottosegretario alla Salute Gianpaolo Patta: il nodo vero restano le piccole aziende dove avviene la maggior parte degli incidenti. Senza sindacato, i lavoratori sono più ricattabili

di Giacomo Russo Spena (de Il Manifesto)

«L'iter della legge 123 è terminato, mercoledì il Consiglio dei Ministri può approvare i decreti legislativi e trasferirli alle Camere per l'approvazione definitiva bipartisan». L'ex sindacalista e sottosegretario al ministero della Salute, Gianpaolo Patta non usa mezzi termini. «Non ci sono alibi per nessuno - dice - il paese aspetta da oltre 30 anni. Se non passa il decreto, non solo è un gesto di mancata sensibilità democratica ma un atto che contrasta con la coscienza di tutti».

Che norme introduce il decreto?

Intanto il coordinamento a tutti i livelli degli organi ispettivi. Secondo: ci sarà una responsabilità dei committenti su tutta la catena dell'appalto perché la gente che muore al 92% lavora in aziende sotto i 15 dipendenti, come nel caso di Molfetta. Inoltre estendiamo le norme al lavoro autonomo che oggi ne è escluso. Sul delicato tema degli appalti aboliamo il massimo ribasso, che è causa di compressione dei costi sulla sicurezza, e questi dovranno essere certificati e visibili, da sindacati e ispettori, nei capitolati di appalto. Viene istituito poi il coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con poteri di controllo su tutto il ciclo produttivo.

Quali novità a proposito di ispettori?

Sulle ispezioni verrà confermata la titolarità delle Asl generale su tutto il territorio nazionale. Gli ispettori saranno di più e avranno più poteri: potranno sospendere le attività delle aziende, in caso di rischio per i lavoratori. Un intervento di prevenzione. Poi abbiamo rivisto l'apparato sanzionatorio, estendendo le sanzioni penali a quasi tutti gli illeciti. Nel caso della non redazione del documento di valutazione del rischio si prevede anche l'arresto del datore di lavoro.Nel caso Thyssen Krupp l'accusa è di omicidio volontario.Lì è stata già applicata la 123: per la prima volta l'Asl ha sospeso le attività dell'impresa. Poi il magistrato è andato anche oltre, ipotizzando che l'azienda sapesse della pericolosità. Se così sarà dimostrato, ha fatto benissimo.Ritorniamo al decreto. La Confindustria mette veti.Critica l'impianto sanzionatorio, lo considera troppo pesante. Ma il paese deve capire che questa legge è fatta per sostenere i lavoratori e non gli industriali. E' chiaro che la Confindustria deve pagare un prezzo per garantire la sicurezza ai lavoratori.

Basterà la nuova legge per contrastare le morti bianche?

Il primo problema della sicurezza non sono le leggi. Il nodo è nelle aziende sotto i 15 dipendenti, dove i lavoratori sono licenziabili senza giusta causa. E con i contratti interinali e a progetto, sono aumentate a dismisura le forme di ricatto. Questi lavoratori operano in qualsiasi condizione pur di non perdere il posto di lavoro. Infatti dei 1300 morti, solo il 3,5% avviene nelle aziende sopra i 50 dipendenti, in quelle piccole invece la situazione è drammatica: 3 milioni e mezzo di aziende senza rappresentanza per i lavoratori. Se Confindustria ritiene ancora che qui si debbano scaricare tutti i costi dello sviluppo i morti sono destinati ad aumentare. Non ci sono leggi che tengano.

Ma si può riproporre oggi l'estensione dell'articolo 18?

Ho partecipato due volte al referendum per la sua estensione ma abbiamo perso. La gente è andata al mare, seguendo indicazioni sbagliate provenute anche da sinistra. Invece bisogna riflettere su un aspetto: dove i lavoratori non hanno diritti c'è anche la minore produttivà e progresso tecnologico. Finché si punterà sullo sfruttamento delle braccia e non sull'innovazione non si andrà molto lontano.

lunedì 3 marzo 2008

Torino: 26 imprenditori denunciati

26 IMPRENDITORI DENUNCIATI PER INOSSERVANZA LEGGE SICUREZZA LAVORO

TORINO - I carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Torino hanno effettuato controlli in 101 cantieri di 50 comuni della provincia del capoluogo piemontese. Sedici attività sono risultate irregolari e i relativi lavori sono stati sospesi, 26 imprenditori sono stati denunciati per non aver rispettato le norme inerenti alla sicurezza sul posto del lavoro. Nel corso delle ispezioni, su 411 lavoratori,il 10% era in nero o irregolare. Elevate multe per 107 mila euro.

http://www.diario-prevenzione.it/

Il Sindaco e la sicurezza sul lavoro

a cura di G. Porreca

Sicurezza sul lavoro: sentenza di condanna del vertice politico nella pubblica amministrazione. Il sindaco di un comune è responsabile del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro allorquando non provveda ad individuare i soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro.

Il sindaco di un comune è responsabile del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro allorquando non provveda ad individuare i soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro.

Cassazione Penale – III Sezione Penale – Sentenza n. 35137 del 20 settembre 2007 (u.p. 13 giugno 2007) – Pres. Postiglione – Cons. Mancini – P.M. Izzo.

Cassazione Penale – IV Sezione Penale – Sentenza n. 38840 del 21 ottobre 2005 – Pres. Battisti – Cons. Brusco – P.M. Ferri.

Commento a cura di Gerardo Porreca (http://www.porreca.it/).

Il tema di questa sentenza riguarda la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro degli organi di direzione politica nella pubblica amministrazione ed è stato già oggetto in passato di diverse espressioni anche contrastanti da parte della Corte di Cassazione.

Il caso in esame riguarda il Sindaco di un comune condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di euro 1.500,00 per aver commesso diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro e precisamente per avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per avere omesso di nominare il medico competente. Invitato quindi dall’organo di vigilanza ad ottemperare alle prescrizioni impartitegli e ad adeguarsi quindi alla disciplina vigente il Sindaco però, alla scadenza del termine di 180 giorni assegnatigli, non vi provvedeva.

Avverso la sentenza il Sindaco ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, a mezzo del proprio difensore, che il Tribunale giudicante era incorso in errore avendo ritenuto che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro spetti all'autorità politica invece che ai dirigenti o funzionari comunali aventi funzioni direttive così come indicato nell’art. 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994. Il Tribunale, inoltre, a suo dire non aveva spiegato in base a quale ragionamento avesse individuato la responsabilità del Sindaco.

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso e pur condividendo quanto sostenuto dal ricorrente che “a mente del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 2 lettera b) contenente l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ... nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale" ha osservato tuttavia che “perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica - nel nostro caso il sindaco - procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 articolo 30 contenente modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 242 del 1994”.

Nel caso in esame non è risultato che ciò fosse avvenuto tanto è vero che il ricorrente non si è premurato neppure in sede di dibattimento presso la Corte di Cassazione di indicare il soggetto da considerare all'interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi invece ad effettuare una generica affermazione di principio. “La mancata indicazione” – prosegue la Corte - “non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”.

In questi termini, conclude la Sez. III, si era gia espressa del resto anche la Sez. IV della stessa Corte Suprema con la sentenza n. 38840 del 21/10/2005 (*), con la quale veniva confermata la responsabilità di un Sindaco, già condannato dal Tribunale, per l'infortunio occorso ad un operaio del comune caduto da una scala aerea utilizzata in modo scorretto.

In tale ultima circostanza la Corte di Cassazione si era posto il problema “di chi debba considerarsi datore di lavoro prima che venga individuata questa figura dagli organi comunali competenti” e precisava che, in forza dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 242/1996, spetta agli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche procedere all’individuazione del datore di lavoro tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici e che in caso di mancata indicazione “è l’organo di direzione politica a conservare la qualità di datore di lavoro”. Precisava, inoltre, la Sez. IV che “non si tratta dell’attribuzione di una responsabilità impropria ad un soggetto con competenze di natura diversa perché agli organi di direzione politica [sindaco e giunta comunale] sono attribuiti originariamente anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa con il conferimento di tutti i poteri conseguenti”. “D’altro canto” – concludeva la Corte – “la circostanza che l’individuazione del datore di lavoro competa all’organo di direzione politica conferma che si tratta di un potere che spetta originariamente a questo organo non diversamente, del resto, da quanto avviene per i soggetti privati” e non esclude altresì che “la responsabilità dell’organo di direzione politica riviva per es. nei casi in cui non vengano messe a disposizione del datore di lavoro, pur individuato, le disponibilità finanziarie necessarie per attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.

(*) Cassazione Penale Sez. IV 21/10/2005 n. 38840 – Pres. Battisti – Est. Brusco – P. M. Ferri – Ric. C. I.